Art. 61. Recupero delle imposte prenotate a debito 1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. 2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Nota all'art. 61: La legge n. 3282/1923, con la quale e' stato approvato il testo di legge sul gratuito patrocinio, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924.