Art. 69. Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. 2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.