Art. 69. 
  Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione o della 
                     presentazione della denuncia 
 
    1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la 
  presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con  la
pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. 
    2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di 
  lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.