Art. 71.
                 Insufficiente dichiarazione di valore

    1.  Se  il  valore  dei  beni  o  diritti  di  cui ai commi 3 e 4
  dell'art.  51  definitivamente  accertato,  ridotto  di  un quarto,
  supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta'
  a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per
  i  beni  e  i  diritti  di  cui  al  comma  4  dell'art. 52 la pena
  pecuniaria  si  applica  anche se la differenza non e' superiore al
  quarto del valore definitivamente accertato.
    2.  La pena pecuniaria e raddoppiata se il valore definitivamente
  accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta
  ad  un  sesto  del  massimo se l'accertamento e divenuto definitivo
  perche'  il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al
  ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria
  di primo grado.