Art. 72. Occultazione di corrispettivo 1. Salva l'applicazione dell'art. 71, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.