Art. 73.
       Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

    1.  I  pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni
  dell'art.  67  sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a
  lire  200  mila.  Qualora  non regolarizzino il repertorio entro il
  termine  stabilito  dall'amministrazione finanziaria possono essere
  sospesi dall'esercizio delle funzioni.
    2.  Il  pubblico  ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione
  del  repertorio  a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la
  pena  pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i
  trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni.
    3.  Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del
  registro,  chiede  all'autorita'  competente  l'applicazione  della
  sospensione prevista nei commi 1 e 2.