Art. 75. Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse 1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. 2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. 3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.