Art. 9. Ufficio competente 1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10. 2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.