TARIFFA PARTE PRIMA Atti soggetti a registrazione in termine fisso Art. 1. +----------------------------------------------------------+---------------+ |I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di | | |beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di| | |diritti reali immobiliari di godimento, compresi la | | |rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di | | |espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti | | |coattivi |8 % | +----------------------------------------------------------+---------------+ |Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e | | |relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli | | |imprenditori agricoli a titolo principale o di | | |associazioni 6 societa' cooperative di cui agli articoli | | |12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.................| 15% | +----------------------------------------------------------+---------------+ |Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse | | |storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 | | |giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga | | |meno agli obblighi della loro conservazione e protezione..| 4% | +----------------------------------------------------------+---------------+ |Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a| | |favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti| | |esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita'| | |montane...................................................| L. 50.000 | +----------------------------------------------------------+---------------+ |Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati | | |all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi......| L. 50.000 | +----------------------------------------------------------+---------------+ Note: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
Note all'art. 1, parte prima, della tariffa: - Il testo degli articoli 12 e 13 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente: "Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede. Art. 13 - Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreche' i soci ritraggano dalla attivita' aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attivita' aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro. In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilita' agraria. Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreche' entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale. Sempreche' il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano puo' essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonche' le facolta' per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 [riguardante nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici]". - La legge n. 1089/1939, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, concerne la tutela delle cose d'interesse artistico o storico.