(Regolamento di disciplina militare-art. 1)
                  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE 
 
                                Art. 1. 
                              Il militare 
 
    1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate 
  volontariamente o in adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dalla
legge sulla leva. 
    2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce 
  ai cittadini. Egli e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e 
  responsabilita' nonche' a limitazioni nell'esercizio di taluni 
  diritti  previste  dalla  Costituzione  definite  dalla   legge   e
riportate nel presente regolamento.