REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE Art. 1. Il militare 1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva. 2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilita' nonche' a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.