(Regolamento di disciplina militare-art. 13)
                               Art. 13. 
                              Iniziativa 
 
    1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito 
  delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con 
  l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al  fine
di conseguire il risultato migliore. 
    2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando 
  manchi di ordini e sia nell'impossibilita' di chiederne o di 
  riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione 
  quelli ricevuti o quando siano chiaramente  mutate  le  circostanze
che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: 
      a) agire razionalmente e con senso di responsabilita' per 
  assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare
al quale mirava l'ordine originario: 
        b) informare, appena possibile, i propri superiori. 
      3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e 
  responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria 
  inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non  aver  ricevuto
ordini o direttive.