Art. 13. Iniziativa 1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilita' di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilita' per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario: b) informare, appena possibile, i propri superiori. 3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.