(Regolamento di disciplina militare-art. 19)
                              Art. 19. 
Doveri  attinenti  alla  tutela  del  segreto  ed  al  riserbo  sulle
                         questioni militari 
  1. Il militare, oltre ad  osservare  scrupolosamente  le  norme  in
materia di tutela del segreto, deve: 
      a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti  o
notizie la cui divulgazione puo' recare  pregiudizio  alla  sicurezza
dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche  se  hanno
luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai  suddetti  argomenti  o
notizie; 
      b) evitare la divulgazione di  notizie  attinenti  al  servizio
che,  anche   se   insignificanti,   possano   costituire   materiale
informativo; 
      c) riferire sollecitamente ai superiori  ogni  informazione  di
cui sia venuto a conoscenza e  che  possa  interessare  la  sicurezza
dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle
armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.