(Regolamento di disciplina militare-art. 20)
                              Art. 20. 
 
Tenuta e sicurezza delle armi,  dei  mezzi,  dei  materiali  e  delle
                       installazioni militari 
  1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali
a lui affidati ed adottare le cautele  necessarie  per  impedirne  il
deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli  deve  opporsi  con
decisione ad ogni atto che possa, anche  indirettamente,  determinare
pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali  ed  alle
installazioni militari. 
  2. Nell'ambito delle installazioni  militari  il  comandante  o  il
direttore dell'installazione  stessa  puo'  disporre  l'adozione,  da
parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale
in uscita o in entrata  per  impedire  che  sia  asportato  materiale
dell'Amministrazione militare o  che  sia  introdotto  materiale  che
possa nuocere al singolo o alla comunita'.