(Regolamento di disciplina militare-art. 22)
                               Art. 22. 
                    Doveri del comandante di corpo 
 
    1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al 
  comando o alla direzione di unita', di ente o servizio 
  organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo 
  dell'impiego e in  quello  logistico,  tecnico  ed  amministrativo,
esercita le funzioni di comandante di corpo. 
    2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a 
  tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del 
  corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, 
  dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale 
  e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei 
  materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le 
  funzioni di polizia giudiziaria militare  secondo  le  leggi  ed  i
regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti. 
    3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato 
  stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio 
  delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' 
  militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo  della
disciplina.