(Regolamento di disciplina militare-art. 25)
                               Art. 25. 
                         Esecuzione di ordini 
 
    1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, 
  senso di responsabilita' ed esattezza, nei limiti delle relative 
  norme di legge e di regolamento, nonche' osservando scrupolosamente 
  le  specifiche  consegne  e  le  disposizioni   di   servizio.   In
particolare egli deve: 
      a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente 
  necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; 
      b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non 
  dipende  direttamente,  informandone  quanto  prima  il   superiore
diretto; 
      c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con 
  l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed 
  informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva  ricevuto
il precedente ordine. 
    2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga 
  conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva 
  partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone 
  le ragioni, ed e' tenuto ad eseguirlo se l'ordine e' confermato. 
Secondo quanto disposto dalle norme  di  principio,  il  militare  al
quale viene impartito un  ordine  manifestamente  rivolto  contro  le
  istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque 
  manifestamente reato, ha il dovere  di  non  eseguire  l'ordine  ed
informare al piu' presto i superiori: