(Regolamento di disciplina militare-art. 29)
                               Art. 29. 
                           Diritti politici 
 
    1. L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti 
  e con le modalita' previste dalla legge di principio sulla 
  disciplina militare  nonche'  dalle  altre  disposizioni  di  legge
vigenti.