(Regolamento di disciplina militare-art. 30)
                               Art. 30. 
                          Diritto di riunione 
 
    1. Il diritto di riunione dei militari e' disciplinato dalla 
  legge di principio sulla disciplina militare. 
    2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono 
  essere autorizzate dall'autorita' competente.