Art. 33. Pubblica manifestazione del pensiero 1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari e' disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata: a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale e' competente il comando generale; b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi; c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea; d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale. 3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono. 4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.