(Regolamento di disciplina militare-art. 33)
                               Art. 33. 
                 Pubblica manifestazione del pensiero 
 
    1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari e' 
  disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare. 
    2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di 
  interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione  deve
essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata: 
      a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai 
  comandi di corpo d'armata ad eccezione  dell'Arma  dei  carabinieri
per la quale e' competente il comando generale; 
      b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai 
  comandi in capo di dipartimento,  dai  comandi  militari  marittimi
autonomi; 
      c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea; 
      d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale. 
    3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati 
  l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorita' piu' elevata
in grado dalla quale i militari stessi dipendono. 
    4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo 
  anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e 
  dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta 
  dell'autorita' competente deve pervenire al  richiedente  in  tempo
utile.