Art. 34. Liberta' di movimento 1. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, e' esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.