(Regolamento di disciplina militare-art. 34)
                               Art. 34. 
                         Liberta' di movimento 
 
    1. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza 
  l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio, nei casi 
  previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, e' 
  esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, 
  nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per 
  urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive  situazioni
di pericolo.