(Regolamento di disciplina militare-art. 36)
                               Art. 36. 
                         Contegno del militare 
 
    1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare 
  a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 
    2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al 
  rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 
    3. In particolare deve: 
      a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare 
  imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignita'  e  al
decoro; 
      b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbi sogni 
  di aiuto; 
      c) consegnare prontamente al superiore o alle autorita' 
  competenti denaro  o  cosa  che  abbia  trovato  o  che  gli  siano
pervenuti per errore; 
      d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed 
  evitare  l'uso  di  sostanze  che  possano  alterare   l'equilibrio
psichico; 
      e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i 
  simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni
che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. 
    4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia 
  giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.