(Regolamento di disciplina militare-art. 46)
                               Art. 46. 
                          Licenza e permessi 
 
    1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti 
  autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 
    2. A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica 
  competente puo' concedere, per particolari esigenze,  permessi  per
periodi non superiori alle 24 ore. 
    3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; 
  l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 
    4. Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di 
  rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.