Art. 47. Rientro immediato al reparto 1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonche' quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.