Art. 48. Alloggiamento e pernottamenti 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. 2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dal successivo art. 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; b) i sergenti nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.