(Regolamento di disciplina militare-art. 48)
                               Art. 48. 
                     Alloggiamento e pernottamenti 
 
    1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' 
  sede di servizio. 
    2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo 
  di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove 
  possono  conservare  cose  di  proprieta'  privata  secondo  quanto
prescritto dal successivo art. 49. 
    3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, 
  in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: 
      a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente 
  maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in localita' diversa
da quella di servizio; 
      b) i sergenti nonche' i graduati e militari semplici vincolati 
  a ferme speciali, con la famiglia abitante nella localita' sede  di
servizio, a pernottare presso la stessa. 
    4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della 
  guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti 
  istituzionali,  vigono  le  particolari  disposizioni  emanate   in
materia.