(Regolamento di disciplina militare-art. 49)
                               Art. 49. 
  Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari 
 
    1. Nei luoghi militari: 
      a) e' consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti 
  di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' 
  individuali di alloggiamento,  fatta  salva  la  conservazione  del
corredo ed equipaggiamento militare; 
      b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra 
  autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di 
  sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di 
  macchine fotografiche o cinematografiche o di  apparecchiature  per
registrazioni foniche o audiovisive; 
      c) e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' 
  privata, ad eccezione delle armi di ordinanza; 
      d) e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o 
  ricetrasmittenti. 
    2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della 
  guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti 
  istituzionali,  vigono  le  particolari  disposizioni  emanate   in
materia.