(Regolamento di disciplina militare-art. 50)
                               Art. 50. 
                         Uso dell'abito civile 
 
    1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e' 
  disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare. 
    2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile e' disciplinato da 
  apposite disposizioni di servizio. 
    3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun 
  distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. 
    4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della 
  guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti 
  istituzionali,  vigono  le  particolari  disposizioni  emanate   in
materia.