Art. 50. Uso dell'abito civile 1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e' disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare. 2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile e' disciplinato da apposite disposizioni di servizio. 3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.