Art. 52. Comunicazioni 1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. 2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare e' affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adottera' i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve altresi' dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.