(Regolamento di disciplina militare-art. 52)
                               Art. 52. 
                             Comunicazioni 
 
    1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia 
  impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il 
  superiore diretto e, in relazione alla  carica  rivestita,  chi  e'
destinato a sostituirlo. 
    2. Al termine della malattia il militare deve informare 
  prontamente il superiore diretto. 
    3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di 
  informare tempestivamente i familiari del militare che versi in 
  gravi condizioni di salute, specificando  la  malattia  da  cui  il
militare e' affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato. 
    4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per 
  malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo 
  entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - 
  o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli 
  si trova; questo adottera' i provvedimenti del caso dandone 
  immediata comunicazione al comando o ente  dal  quale  il  militare
dipende. 
    5. Il militare deve altresi' dare sollecita comunicazione al 
  proprio comando o ente: 
      a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; 
      b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono 
  avere riflessi sul servizio.