(Regolamento di disciplina militare-art. 53)
                               Art. 53. 
                         Sanitario di fiducia 
 
1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale
militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di  chiedere
al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano,  il
trasferimento  in  altro  luogo  di  cura  civile  di   sua   scelta,
      assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di 
  ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo 
  familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di
un consulente di fiducia.