(Regolamento di disciplina militare-art. 55)
                               Art. 55. 
                    Militari prigionieri di guerra 
 
    1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo status di 
  militare ed e' sempre soggetto alle leggi italiane, al presente 
  regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite 
  dall'ordinamento italiano, delle cui norme  e'  tenuto  a  chiedere
l'applicazione nei suoi confronti. 
    2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di 
  comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie 
  generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente 
  incapaci di comunicare, strettamente  limitate  al  cognome,  nome,
grado, data di nascita e matricola. 
    3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' 
  e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' 
  elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso 
  di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o  del
gruppo dei prigionieri di guerra.