Art. 55. Militari prigionieri di guerra 1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo status di militare ed e' sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme e' tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti. 2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. 3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra.