(Regolamento di disciplina militare-art. 56)
                               Art. 56. 
                         Principi fondamentali 
 
    1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da 
  quelle previste dalla legge. 
    2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni 
  diverse dalla consegna e dalla consegna  di  rigore,  ai  superiori
indicati nello specchio in allegato B. 
    3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai 
  colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli 
  ufficiali che non dipendono da un comando di  corpo  sono  inflitte
dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare 
  indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
    4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il 
  comandante di corpo o ente devono intendersi  valide  anche  per  i
casi previsti nel presente paragrafo. 
    5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o 
  ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni 
  decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' 
  militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare  dipende
all'atto della decisione stessa.