Art. 56. Principi fondamentali 1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge. 2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato B. 3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide anche per i casi previsti nel presente paragrafo. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.