(Regolamento di disciplina militare-art. 58)
                               Art. 58. 
            Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione 
 
    1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la 
  quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, 
  deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua 
  identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di 
  consentire   una   tempestiva   instaurazione   del    procedimento
disciplinare. 
    2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni 
  elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente 
  l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla
specie ed alla entita' della sanzione. 
    3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare 
  che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo,  il  rapporto  e'
inviato: 
      a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi 
  i militari; 
      b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di 
  militare di altro reparto. 
    4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al 
  comando della nave. 
    5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di 
  corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il 
  trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria 
  sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro,  al  locale
comando presidio. 
    6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di 
  vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle 
  funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di 
  Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al 
  comandante del corpo da cui dipende il  militare  che  ha  commesso
l'infrazione. 
    7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia 
  prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il 
  comandante di corpo e'  obbligato  ad  instaurare  il  procedimento
disciplinare.