Art. 59. Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 2. L'autorita' competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66. 3. La decisione dell'autorita' competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorita' stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L'autorita' procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.