(Regolamento di disciplina militare-art. 59)
                               Art. 59. 
                       Procedimento disciplinare 
 
    1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza 
  ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: 
      a) contestazione degli addebiti; 
      b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove 
  testimoniali; 
      c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli 
  addotti a giustificazione; 
      d) decisione; 
      e) comunicazione all'interessato. 
    2. L'autorita' competente, qualora ritenga che sussistano gli 
  estremi per  infliggere  la  sanzione  della  consegna  di  rigore,
procede a norma dell'art. 66. 
    3. La decisione dell'autorita' competente viene comunicata 
  verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorita' 
  stessa  non  ritenga  di  far  luogo  all'applicazione  di   alcuna
sanzione. 
    4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore 
  viene anche data comunicazione scritta  contenente  la  motivazione
del provvedimento. 
    5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e 
  configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la 
  disposizione violata o la negligenza commessa e le  circostanze  di
tempo e di luogo del fatto. 
    6. L'autorita' procedente, qualora accerti la propria 
  incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione 
  disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e 
  all'autorita' competente rimettendole gli  atti  corredati  di  una
sintetica relazione. 
    7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese 
  note al compilatore del rapporto stesso.