Art. 62. Richiamo 1. Il richiamo e' un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto. 2. Il richiamo non da' luogo a trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.