(Regolamento di disciplina militare-art. 64)
                               Art. 64. 
                               Consegna 
 
    1. Con la consegna vengono punite: 
      a) l'inosservanza dei doveri; 
      b) la recidivita' nelle mancanze; 
      c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del 
  servizio. 
    2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione viene 
  comunicato per iscritto  all'interessato  ed  e'  trascritto  nella
documentazione personale. 
    3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione 
  verbale all'interessato. 
    4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli 
  ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono  autorizzati  a
scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.