Art. 64. Consegna 1. Con la consegna vengono punite: a) l'inosservanza dei doveri; b) la recidivita' nelle mancanze; c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.