(Regolamento di disciplina militare-art. 65)
                               Art. 65. 
                          Consegna di rigore 
 
    1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni 
  specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento. 
    2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di 
  principio puo' essere sia quello privato sia quello di servizio. 
    3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari 
  ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio 
  nell'ambiente militare anche al  personale  provvisto  di  alloggio
privato o di servizio. 
    4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la 
  consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste 
  per  la  consegna,  quando  lo  richiedano  particolari  motivi  di
servizio. 
    5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono 
  avere caratteristiche analoghe a quelle degli  altri  locali  della
caserma adibiti ad alloggio. 
    6. La vigilanza e' affidata a superiori o pari grado del punito e 
  viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o
Corpo armato. 
    7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: 
      a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di 
  corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito  delle
facolta' concessegli dalla legge penale; 
      b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito 
  del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. 
    8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito 
  comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato 
  mediante  comunicazione   scritta.   Esso   e'   trascritto   nella
documentazione personale. 
    9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione 
  verbale all'interessato.