Art. 66. Procedure per infliggere la consegna di rigore 1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non e' vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.