(Regolamento di disciplina militare-art. 66)
                               Art. 66. 
            Procedure per infliggere la consegna di rigore 
 
    1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi 
  articoli 67  e  68  il  comandante  di  corpo  o  di  ente  convoca
l'incolpato, il difensore e la commissione. 
    2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: 
      a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente 
  degli addebiti; 
      b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in 
  merito ai fatti addebitatigli; 
      c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore. 
    3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato 
  ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per 
  formulare il parere di competenza. Se  non  vi  e'  accordo  tra  i
componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza. 
    4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle 
  opinioni espresse nel proprio ambito. 
    5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o 
  di ente entro il tempo massimo di due ore. 
    6. Il parere non e' vincolante. 
    7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria 
  decisione possibilmente entro lo stesso giorno. 
    La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche 
  quando non sono applicate sanzioni. 
    8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per 
  iscritto. 
    9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa 
  redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione 
  della decisione ed al parere della commissione, devono essere 
  precisate le generalita' dei componenti  della  commissione  e  del
militare difensore.