Art. 69. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale 1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma, della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorita' competente ad irrogare la sanzione, affinche' essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.