(Regolamento di disciplina militare-art. 69)
                               Art. 69. 
            Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale 
 
    1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma, 
  della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere 
  adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da 
  comportare la consegna o la consegna di  rigore,  o  che  ne  viene
edotto. 
    2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve 
  informare senza ritardo l'autorita' competente ad irrogare la 
  sanzione, affinche' essa provveda alla conferma o meno del 
  provvedimento, in attesa di  procedere  ai  sensi  dell'art.  59  e
dell'art. 66. 
    3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel 
  computo della sanzione definitiva.