Art. 71. Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo 1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. 2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne' i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72. 3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorita' che ha emesso il provvedimento. 4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorita' adita ai sensi del precedente n. 3 il militare puo' proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.