(Regolamento di disciplina militare-art. 71)
                              Art. 71. 
 
       Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo 
  1. Ogni militare  puo'  presentare,  in  qualunque  tempo,  istanza
scritta tendente ad ottenere il riesame della  sanzione  disciplinare
inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da  far  ritenere
che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato  il
proscioglimento dall'addebito. 
  2. L'istanza di riesame non sospende  l'esecuzione  della  sanzione
ne'  i  termini  per  la  proposizione   dei   ricorsi   avverso   il
provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72. 
  3. L'istanza deve essere diretta, in via  gerarchica,  alla  stessa
autorita' che ha emesso il provvedimento. 
  4.  Avverso  la   decisione   sull'istanza   di   riesame   emanata
dall'autorita' adita ai sensi del precedente n. 3  il  militare  puo'
proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.