(Regolamento di disciplina militare-art. 75)
                               Art. 75. 
     Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo 
 
    1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto 
  delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza 
  relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro 
  competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della 
  comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato,  in
tale periodo, sanzioni disciplinari. 
    2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione 
  dell'istanza  tenendo  conto  del  parere  espresso  dai  superiori
gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 
    3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative 
  alla  sanzione  inflitta  sono   eliminate   dalla   documentazione
personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.