Art. 77. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio 1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono: a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio. 2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed e' pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unita' e di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio. E' tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. 3. L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare. 4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale od ammiraglio della linea gerarchica. 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato. 6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente. 7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso. 8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio. Esso puo' essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo. 9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente. Visto, il Ministro della difesa SPADOLINI