ALLEGATO C (Art. 65) COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*). (*) Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovra' tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita' del fatto, della recidivita', delle circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e del danno che ne e derivato al servizio e all'amministrazione. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato. Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procedera' ai sensi di legge. Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65: fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facolta' concessegli dalla legge penale; fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. 1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9). 2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11). 3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10). 4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unita', alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20). 5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20). 6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33). 7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12). 8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20). 9. Comportamento lesivo del principio della estraneita' delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29). 10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29). 11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31). 12. Svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31). 13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30). 14. Violazione del dovere di informare al piu' presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25). 15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23). 16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignita' personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37). 17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16). 18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22). 19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unita' ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entita' del danno cagionato (articoli 21 e 22). 20. Mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13). 21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26). 22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalita' prescritte (articoli 13, 14 e 25). 23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44). 24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entita' procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22). 25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20). 26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15). 27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36). 28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36). 29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26). 30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla localita' di servizio (articoli 24 e 48). 31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45). 32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34). 33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18). 34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50). 35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50). 36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72). 37. Detenzione e uso in luoghi militari - nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49). 38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprieta' privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49). 39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49). 40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15). 41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66). 42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68). 43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68). 44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29). 45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge. 46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. 47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate. 48. Svolgimento di attivita' connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente. 49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' gerarchica competente. 50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare. 51. Attivita' di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza. 52. Attivita' di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare. 53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare. 54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare. 55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza. Visto, il Ministro della difesa SPADOLINI