Art. 11. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potra' essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: ROGNONI