Art. 11. 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1
luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere
anteriormente  alla  data  suddetta,  per  le  quali  non  sia   gia'
intervenuto il definitivo  accertamento  del  valore  imponibile,  il
valore  stesso  potra'  essere  determinato  per  adesione  con   una
riduzione pari al 30 per cento  del  valore  accertato  dall'ufficio,
purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' determinato non  risulti
inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della  presente  legge
sul complessivo valore accertato. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 17 dicembre 1986 
    

                           COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze


    
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI