Art. 3.

  1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  33.  -  Nelle  successioni  e  nelle  donazioni a favore dei
parenti  in  linea  retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle,
l'ammontare  dell'imposta  relativa  a  fondi  rustici,  comprese  le
costruzioni  rurali,  anche  se  non insistenti sul fondo, devoluti o
donati  a  favore  di  agricoltori coltivatori diretti e' ridotto del
quaranta  per  cento;  la  riduzione  si applica fino a lire duecento
milioni   del   valore  di  tali  beni  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688,
e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.
  Le  disposizioni  di  cui  al  primo comma si applicano anche nelle
successioni  a  favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro
il  terzo  grado,  di imprese artigiane familiari come definite dalla
legge  8  agosto  1985,  n.  443,  e dall'articolo 230-bis del codice
civile,  per  l'imposta  relativa agli immobili, o parte di immobili,
adibiti all'esercizio dell'attivita'".
 
          Note all'art. 3:
            La legge n. 576, 1975 concerne disposizioni in materia di
          imposte sui redditi e sulle successioni.
            Per  il  testo  del primo comma, lettera d), dell'art. 25
          del D.P.R. n. 643/1972 si veda la nota all'art. 2.
            Si  reputa  utile riportare il testo degli articoli 3 e 4
          della  legge  8  agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro  per
          l'artigianato):
            "Art.   3.  (Definizione  di  impresa  artigiana).  -  E'
          artigiana   l'impresa   che,  esercitata  dall'imprenditore
          artigiano  nei  limiti  dimensionali  di  cui alla presente
          legge,   abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento  di
          un'attivita'  di  produzione di beni, anche semilavorati, o
          di  prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
          le  attivita'  di  prestazione  di  servizi commerciali, di
          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
          queste  ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
          e  bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
          accessorie all'esercizio dell'impresa.
            E'   altresi'   artigiana   l'impresa   che,  nei  limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui  al  precedente  comma,  e  costituita ed esercitata in
          forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' a
          responsabilita'  limitata  e  per  azioni ed in accomandita
          semplice  e per azioni, a condizione che la maggioranza dei
          soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
          lavoro  personale, anche manuale, nel processo produttivo e
          che  nell'impresa  il  lavoro abbia funzione preminente sul
          capitale.
            L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso
          l'abitazione  dell'imprenditore  o  di  uno  dei  soci o in
          appositi  locali  o in altra sede designata dal committente
          oppure  in  forma  ambulante  o di posteggio. In ogni caso,
          l'imprenditore  artigiano  puo' essere titolare di una sola
          impresa artigiana.
            Art.  4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana puo'
          essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
          dipendente    diretto    personalmente    dall'imprenditore
          artigiano  o  dai  soci,  sempre  che non superi i seguenti
          limiti:
              a)  per  l'impresa che non lavora in serie: uni massimo
          di  18  dipendenti,  compresi gli apprendisti in numero non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  22  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti;
              b)  per  l'impresa  che  lavora  in  serie, purche' con
          lavorazione  non  del  tutto automatizzata: un massimo di 9
          dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  12  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti;
              c)  per  l'impresa  che svolge la propria attivita' nei
          settori   delle   lavorazioni  artistiche,  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi  gli  apprendisti in numero non superiore a 16; il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a  condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento   su   misura  saranno  individuati  con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
              d)   per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
              e)  per  le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          10  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  14  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti.
              Ai  fini  del  calcolo  dei limiti di cui al precedente
          comma:
                1)  non sono computati per un periodo di due anni gli
          apprendisti  passati  in  qualifica ai sensi della legge 19
          gennaio  1955,  n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
                2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla  legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che non
          superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
          presso l'impresa artigiana;
                3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'   partecipanti   all'impresa   familiare  di  cui
          all'art.  230-bis  del  codice civile, che svolgano la loro
          attivita'  di  lavoro  prevalentemente  e professionalmente
          nell'ambito dell'impresa artigiana;
                4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
                5)  non  sono  computati  i  portatori  di handicaps,
          fisici, psichici o sensoriali;
                6)  sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia la
          mansione svolta".
              Il  testo dell'art. 230-bis del codice civile, aggiunto
          dall'art.  89  della  legge  19  maggio 1975, n. 151, e' il
          seguente:
              "Art.  230-bis.  (Impresa  familiare).  - Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nella   impresa   familiare  ha  diritto  al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le  decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado,  gli  affini entro il secondo: per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di partecipazione di cui al primo comma e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro,  ed  altresi', in caso di alienazione dell'azienda.
          Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate,
          in difetto di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme".