Art. 8. 
 
  1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti: 
  "Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti
in catasto con attribuzione di  rendita,  dichiarato  in  misura  non
inferiore, per i terreni, a  sessanta  volte  il  reddito  dominicale
risultante in catasto, e,  per  i  fabbricati,  a  ottanta  volte  il
reddito  risultante  in  catasto,  aggiornati  con   i   coefficienti
stabiliti per le  imposte  sul  reddito,  ne'  i  valori  della  nuda
proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su  tale  base  a  norma
dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del  presente  comma  le
modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno
effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in  essere
dal decimo quinto giorno successive a  quello  di  pubblicazione  dei
decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La  disposizione  non  si
applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono
la destinazione edificatoria. 
  I  moltiplicatori  di  sessanta  e  ottanta  volte  possono  essere
modificati, in caso di sensibili divergenze dai  valori  di  mercato,
con decreto del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per
le donazioni poste in essere dal decimo quinto  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del decreto". 
  2. Ai fini delle disposizioni  di  cui  ai  commi  quinto  e  sesto
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  637,  come  modificato  dal  precedente  comma  1,
relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni
rispettivamente aperte o poste in essere dal 1 luglio ai 31  dicembre
1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte
sul reddito per l'anno 1985. 
 
          Nota all'art. 8:
            Il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R. n. 637/1972, per le
          modifiche apportate dall'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1977,
          n. 914, e dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   26.   (Accertamento   di   maggior   valore).   -
          L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e
          i  diritti  di  cui  agli  articoli  20, 21 e 22 abbiano un
          valore   venale   superiore   a   quello   dichiarato   dal
          contribuente, provvede alla rettifica.
            Ai  fini  del  comma  precedente  l'amministrazione tiene
          conto  anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e
          puo'  procedere  ad  accessi, ispezioni e verifiche a norma
          dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
            L'avviso  deve  essere  notificato  entro  il  termine di
          decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale
          e  deve  contenere  l'indicazione  del  valore attribuito a
          ciascuno  dei  beni o diritti in esso descritti, nonche' il
          criterio  seguito  dall'ufficio  per  la determinazione del
          valore  venale  attribuito  ai  beni  o  diritti  medesimi,
          secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21
          e 22.
            L'avviso   e'  notificato,  nei  modi  stabiliti  per  le
          notificazioni  in  materia  di  imposte  sui redditi, dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici  del  registro  o da messi comunali. Il contribuente
          puo'   ricorrere   secondo   le  disposizioni  relative  al
          contenzioso tributario.
            Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili,
          iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato
          in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il
          reddito   dominicale   risultante   in  catasto  e,  per  i
          fabbricati,  a  ottanta  volte  il  reddito  risultante  in
          catasto,  aggiornati  coli  i coefficienti stabiliti per le
          imposte  sul  reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e
          dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
          misura  non  inferiore  a quella determinata su tale base a
          norma  dell'articolo  20.  Ai  fini  della disposizione del
          presente  comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
          le  imposte  sui  redditi  hanno effetto per le successioni
          aperte  per  le donazioni poste in essere dal decimo quinto
          giorno  successivo  a  quella  di pubblicazione dei decreti
          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione
          non  si  applica  per  i  terreni per i quali gli strumenti
          urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
            I  moltiplicatori  di  sessanta  e  ottanta volte possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
          effetto  per le successioni aperte e per le donazioni poste
          in  essere  dal decimo quinto giorno successivo a quello di
          pubblicazione del decreto".
            Il   testo  degli  articoli  87  e  88  (come  modificato
          quest'ultimo  dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n.
          512)  del  D.P.R.  n.  597/1973  (Istituzione  e disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche), citati
          nell'articolo soprariportato, e il seguente:
            "Art.  87.  (Redditi  dominicali  dei  terreni  e redditi
          agrari).  -  Per  i periodi d'imposta anteriori a quello in
          cui  avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima
          revisione  delle  tariffe  d'estimo effettuata ai sensi del
          terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i
          redditi,  dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno
          aggiornati    mediante   l'applicazione   di   coefficienti
          stabiliti  almeno ogni biennio con decreto del Ministro per
          le  finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e
          per  singole  qualita'  e  classi, su conforme parere della
          commissione  censuaria  centrale,  tenute anche presenti le
          eventuali segnalazioni dei comuni interessati.
            Art.  88.  (Redditi  dei  fabbricanti).  -  Per i periodi
          d'imposta  anteriori  a  quello  in  cui avranno effetto le
          modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai
          sensi,  del  secondo  comma  dell'art.  34  i  redditi  dei
          fabbricati  saranno  aggiornati  mediante l'applicazione di
          coefficienti  stabiliti  annualmente, per singole categorie
          di  unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per
          le  finanze  su conforme parere della commissione censuaria
          centrale.
            Fino  allo  stesso termine continueranno ad applicarsi le
          disposizioni  di  cui  all'art.  2  della legge 23 febbraio
          1960,  n.  131,  restando  fermo, nell'ipotesi indicata dal
          primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore
          di dichiarare il reddito effettivo.
            L'aggiornamento  dei  redditi degli immobili riconosciuti
          di  interesse  storico  o artistico, ai sensi della legge 1
          giugno   1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e'  effettuato  mediante  l'applicazione del
          minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.
            Qualora   i  predetti  immobili  risultino  allibrati  al
          catasto  terreni,  il relativo reddito catastale aggiornato
          e'  ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte
          sul reddito.
            Il  mutamento  di  destinazione  degli immobili di cui al
          precedente   comma   senza   la  preventiva  autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, il
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili   vincolati   determinano   la   decadenza   dalle
          agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
            L'Amministrazione  per  i beni culturali e ambientali da'
          immediata   comunicazione   agli   uffici  tributari  delle
          violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni".