Art. 19 
                       Scomputo degli acconti 
 
  1. Dall'imposta determinata a  norma  dei  precedenti  articoli  si
scomputano: a) i versamenti  eseguiti  dal  contribuente  in  acconto
dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto  operate,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e  su  quelli
tassati separatamente. Le  ritenute  operate  dopo  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano  dall'imposta  relativa
al periodo di imposta nel  quale  sono  state  operate.  Le  ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 
  2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute,  da  soli  o  in
concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14  e  15,  e'
superiore a quello dell'imposta netta  sul  reddito  complessivo,  si
applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo
11.  Per  i  redditi  tassati  separatamente,  se  l'ammontare  delle
ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello  dell'imposta
netta di cui agli articoli 17 e 18, il  contribuente  ha  diritto  al
rimborso dell'eccedenza.