Art. 3.

  1.   In   deroga   a  quanto  disposto  dal  comma  terzo,  n.  7),
dell'articolo  48  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, l'accordo
collettivo   nazionale  e  la  relativa  convenzione  concernente  la
medicina  generale  di  cui alla disposizione dell'articolo 48, comma
primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unita' sanitarie
locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una al Nord ed
una  nel Sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato
a notula in luogo del compenso globale annuo per assistito.
  2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il
30  giugno  1987  disciplinano  con propria legge le modalita' per la
gestione  unitaria  a  livello  regionale  o provinciale dei rapporti
economici   con  le  farmacie  per  la  erogazione  della  assistenza
farmaceutica  di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
  3.   Con   la  stessa  legge  sono  fissate  le  modalita'  per  la
trasmissione  alle  unita'  sanitarie  locali  dei  dati  relativi ai
rapporti  di cui al comma 2 per gli adempimenti anche di controllo di
rispettiva competenza.