Art. 3. 1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'articolo 48, comma primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unita' sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una al Nord ed una nel Sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato a notula in luogo del compenso globale annuo per assistito. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 giugno 1987 disciplinano con propria legge le modalita' per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione della assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Con la stessa legge sono fissate le modalita' per la trasmissione alle unita' sanitarie locali dei dati relativi ai rapporti di cui al comma 2 per gli adempimenti anche di controllo di rispettiva competenza.