Art. 4. 1. Le disposizioni sulla programmazione sanitaria e il piano sanitario triennale di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, si applicano con riferimento al triennio 1987-1989. 2. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attivita' a destinazione vincolata e ai piani straordinari di cui alla lettera a) del medesimo comma e' rideterminata in complessive lire 500 miliardi. 3. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme a qualsiasi titolo introitate dalle unita' sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.