Art. 4.

  1.  Le  disposizioni  sulla  programmazione  sanitaria  e  il piano
sanitario  triennale  di  cui  alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, si
applicano con riferimento al triennio 1987-1989.
  2.  A  modifica  dell'articolo  17,  primo  comma,  della  legge 22
dicembre  1984,  n.  887,  limitatamente all'esercizio 1987, la quota
riservata   alle  attivita'  a  destinazione  vincolata  e  ai  piani
straordinari   di   cui   alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  e'
rideterminata in complessive lire 500 miliardi.
  3.  A  modifica  dell'articolo  25,  secondo  comma, della legge 27
dicembre  1983,  n.  730,  limitatamente all'esercizio 1987, tutte le
somme  a  qualsiasi titolo introitate dalle unita' sanitarie locali o
alle  stesse  trasferite  ai  sensi  della lettera b) del primo comma
dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere
utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.