Art. 5. 1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302. 2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a "Provvedimenti per la cura della tubercolosi". 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.