Art. 5.

  1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima,
aerea  e  di  frontiera  e  presso  gli uffici veterinari di confine,
porto,  aeroporto  e  dogana interna, di cui alle tabelle allegate al
decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come
modificate  dal  decreto  ministeriale  in  data  23  dicembre  1985,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono
estese  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2 e 3 della legge 13
luglio 1984, n. 302.
  2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1,
posti  in  localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli
centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo
economico  o  popolare,  secondo  la  individuazione  effettuata  dal
Ministero  delle  finanze  ai sensi del secondo comma dell'articolo 4
della  legge  21  dicembre  1978,  n.  852,  e' esteso il trattamento
previsto dallo stesso articolo 4.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  1.300  milioni annui da iscriversi nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  sanita', si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1987, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo a "Provvedimenti
per la cura della tubercolosi".
  4.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.