Art. 6. 1. All'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente: "I posti di posizione funzionale inferiore gia' occupati dal personale incaricato di una posizione funzionale intermedia o apicale, resisi disponibili a seguito delle procedure di cui alla presente legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei benefici della medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 1 alla data nello stesso articolo prevista. Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'articolo 6".