Art. 6.

  1. All'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma
secondo e' aggiunto il seguente:
  "I  posti  di  posizione  funzionale  inferiore  gia'  occupati dal
personale   incaricato  di  una  posizione  funzionale  intermedia  o
apicale,  resisi  disponibili  a  seguito delle procedure di cui alla
presente  legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei
benefici della medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di
cui all'articolo 1 alla data nello stesso articolo prevista.
  Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'articolo 6".