Art. 7.

  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  3  del decreto-legge 29
agosto  1984,  n.  528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre  1984,  n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla
spesa  per  le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione
medesima  qualora  sia  stato  condannato  con  sentenza  passata  in
giudicato  per  aver  procurato  ad  altri  l'indebito  godimento del
beneficio dell'esenzione.
  2.  Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di
un  medico  per  concorso  al  fatto  di  cui  al comma 1 consegue la
sospensione  per  sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario  nazionale  e,  in  caso di recidiva accertata con sentenza
passata in giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con
effetto  immediato  e non puo' presentare nuova domanda di inclusione
nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di
notificazione del provvedimento di decadenza.