Art. 7. 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione medesima qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver procurato ad altri l'indebito godimento del beneficio dell'esenzione. 2. Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un medico per concorso al fatto di cui al comma 1 consegue la sospensione per sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e, in caso di recidiva accertata con sentenza passata in giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con effetto immediato e non puo' presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.