IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordinamento del regime stesso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le agevolazioni in materia doganale e di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate al 31 dicembre 1986 con l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1987. 2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia" e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.