IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
regime agevolativo per la  zona  franca  di  Gorizia  in  attesa  del
definitivo riordinamento del regime stesso; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, delle finanze e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Le  agevolazioni  in  materia  doganale   e   di   imposte   di
fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1  dicembre
1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni,  prorogate
al 31 dicembre 1986 con l'articolo 5 del  decreto-legge  30  dicembre
1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1986, n. 45, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1987. 
  2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di  lire
per l'anno 1987, si provvede, quanto  a  lire  4  miliardi,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga  e
disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia" e, quanto a
lire 1 miliardo, a carico del fondo di  cui  all'articolo  5,  quarto
comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.