Articolo 10. 1. Per concedere le prestazioni ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, elencate nell'allegato al presente accordo, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno chiede preliminarmente, con una comunicazione formale, l'autorizzazione all'istituzione competente. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se entro trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione non riceve parere negativo dall'istituzione competente. 2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno le concede e ne informa, nel piu' breve termine, l'istituzione competente. 3. La lista dell'allegato del presente accordo, di cui al paragrafo 1, e' aggiornata dalle autorita' competenti ogni qualvolta lo ritengano necessario.