(Accordo-art. 10)
 
                            Articolo 10. 
 
  1. Per concedere le prestazioni ai  sensi  dell'articolo  15  della
convenzione,   elencate   nell'allegato    al    presente    accordo,
l'istituzione  del  luogo  di  residenza  o   di   soggiorno   chiede
preliminarmente,  con  una  comunicazione  formale,  l'autorizzazione
all'istituzione competente. 
  L'istituzione del luogo di residenza  o  di  soggiorno  concede  le
prestazioni  se  entro  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
comunicazione non riceve parere negativo dall'istituzione competente. 
  2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione
del luogo di residenza o di soggiorno le concede e  ne  informa,  nel
piu' breve termine, l'istituzione competente. 
  3. La lista dell'allegato del presente accordo, di cui al paragrafo
1,  e'  aggiornata  dalle  autorita'  competenti  ogni  qualvolta  lo
ritengano necessario.